Statuto

Statuto Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e della Legge 383/2000 un’Associazione denominata Stati Generali dell’Innovazione Associazione di promozione sociale.

Art. 2 – Sede 

L’Associazione ha sede legale in Roma, alla via Alberico II n. 33, CAP 00193. L’assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 – Durata 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L’Associazione, che si configura come rete di associazioni, organizzazioni, enti, gruppi e persone singole, opera in ambito regionale, nazionale, internazionale, ed è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi.

L’associazione è costituita con lo scopo di realizzare le condizioni e organizzare gli Stati Generali dell’Innovazione, inteso come momento di partecipazione globale di tutti i portatori di interesse verso la costruzione di una prospettiva condivisa per un cambio effettivo nelle politiche dell’innovazione in Italia.

L’Associazione ha l’obiettivo di:

  • costruire un punto di riferimento per le associazioni, le organizzazioni, le imprese e i singoli impegnati sul fronte dell’innovazione, sia dal punto di vista sociale, sia industriale, che dell’impatto sulla trasformazione della PA e infine delle condizioni tecniche di base, in modo da favorire la sinergia delle singole iniziative e massimizzare l’efficacia delle proposte;
  • definire un percorso per organizzare “dal basso” e sul territorio gli Stati Generali dell’Innovazione, attraverso l’utilizzo di una piattaforma di condivisione in rete, incontri tematici, riunioni, studi, pubblicazioni, seminari;
  • elaborare, aggiornare e promuovere,in modo condiviso e attraverso un processo inclusivo un programma per “l’innovazione nel governo dell’Italia”, come risultato complessivo degli Stati Generali dell’Innovazione;
  • svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini.

L’associazione esclude espressamente dai propri fini quelli che hanno ad oggetto esclusivo la tutela  diretta degli interessi economici o di categoria dei propri associati.

Nel conseguire le finalità istituzionali verso i propri associati e i terzi, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino anchela somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

L’Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere un’attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa.

Per il raggiungimento degli obiettivi qui descritti, l’Associazione opererà al fine di diffondere la propriaazione attraverso relazioni con enti nazionali ed internazionali, amministrazioni governative, aziende private, organizzazioni non governative, e altre associazioni o gruppi di qualunque tipologia che ne condividano i principi fondanti.

L’Associazione potrà, tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto utile al raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, a titolo esemplificativo: la stipula di contratti di sponsorizzazione e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici (nazionali ed internazionali) o soggetti privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione
  2. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di attività;
  3. assumere personale dipendente e stipulare contratti di collaborazione autonoma, nonché relativi a qualsiasi altra forma di consulenza;
  4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli studi nel campo della tecnologia e dell’innovazione; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate: a) ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività e gratuità delle cariche associative, salve le deroghe a tale disposizione sancite dal Ministero della solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 11 della Legge 383/2000; b) all’obbligatorietà di redazione del bilancio e dalla modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari; c) alla prevalenza delle prestazioni volontarie, personali, libere e gratuite dei propri aderenti.

Art. 5 – Soci 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone, le società, gli enti e le organizzazioni, dotati o meno di personalità giuridica, che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali. La richiesta si intende accolta se il Consiglio direttivo non la respinge per gravi motivi che devono essere comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione. Contestualmente alla presentazione della domanda il Socio dovrà effettuare il versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. Per gli anni sociali successivi a quello di ammissione l’obbligo del versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere assolto entro il 31 marzo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione, per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.

E’ esclusa ogni limitazione al rapporto associativo, sia in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa sia in funzione della qualifica diversa di socio fondatore o ordinario. La partecipazione, inoltre, non può essere condizionata o collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso l’istituzione dell’Associazione; questo titolo rimarrà per tutta l’esistenza dell’Associazione o almeno fino al suo scioglimento oppure per espressa volontà del socio che volesse rinunciare all’appartenenza. I soci fondatori hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee ed hanno il diritto di candidarsi per le cariche sociali.
  • Soci ordinari: diviene socio ordinario colui che, condividendo gli scopi, lo spirito  e gli ideali dell’associazione, ne abbia fatto apposita richiesta. I soci ordinari, come i soci fondatori, hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee ed hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali.

I soci fondatori e i soci ordinari possono essere soci collettivi.

Soci collettivi sono tutte le associazioni, organizzazioni o gli enti che chiedono di aderire all’Associazione. La domanda di adesione deve essere corredata da una descrizione delle attività svolte (e dallo statuto, se presente). Ciascun socio collettivo può essere rappresentato, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche da un proprio delegato, da indicare al momento dell’adesione. In occasione della partecipazione all’assemblea dei Soci, il delegato del Socio collettivo esprime un unico voto.

Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i soci collettivi, per il tramite dei propri delegati, ed i soci persone fisiche maggiorenni hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee e hanno il diritto di candidarsi per le cariche sociali.

L’adesione all’Associazione comporta:

  • la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
  • il pagamento della quota sociale e, per le varie attività e servizi, dei relativi contributi;
  • mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Art. 7 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

  1. per morte del socio;
  2. per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
  3. per morosità superiore ai 12 mesi nella corresponsione delle quote sociali;
  4. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto;

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori (se nominato);
  • Il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Art. 9 – Cariche onorifiche

  • Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di insignire della carica di “Presidente Onorario” quelle personalità che si siano particolarmente distinte nell’area dell’Innovazione. I soggetti investiti di tale carica non acquisiscono la qualifica di Socio dell’Associazione, non sono quindi tenuti al pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di intervento nelle assemblee. Essi svolgono un compito di rappresentanza e di testimonianza all’esterno dell’immagine dell’Associazione e contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale attraverso azioni propositive e il rilascio di pareri mai vincolanti.

Art. 10 – Funzionamento dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari; a ciascuno di essi spetta un solo voto indipendentemente dall’ammontare delle quote associative versate. Ogni associato non può rappresentare per mezzo di delega scritta più di cinque iscritti.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 giugno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività anche d’ordine non finanziario svolta dall’Associazione nel periodo precedente.

L’assemblea può essere inoltre convocata, in seduta straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

La partecipazione all’Assemblea può essere effettuata anche in video conferenza, secondo quanto stabilito da apposito regolamento.

È compito dell’Assemblea:

  1. determinare le linee generali dell’attività dell’Associazione;
  2. approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
  3. eleggere, secondo le norme del presente Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.  Il Presidente deve essere socio da almeno 12 mesi. In nessun caso più esponenti di una stessa associazione/organizzazione possono essere eletti nel Consiglio Direttivo;
  4. deliberare le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all’ordine del giorno,
  5. deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Le regole per le elezioni delle cariche sociali e in generale per il funzionamento dell’Assemblea possono essere specificate in appositi regolamenti approvati dall’Assemblea.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Validità delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, inviato via email agli iscritti almeno 15 giorni prima la data di convocazione. L’avviso di convocazione, in aggiunta alla modalità di convocazione tramite email, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Associazione.

L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta entro il 30 giugno di ciascun anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

  1. all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
  2. all’approvazione dei regolamenti interni;
  3. alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
  4. all’eventuale nomina dei componenti il Collegio dei revisori;
  5. all’eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
  6. a tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, inviato via email agli iscritti almeno 15 giorni prima la data di convocazione

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
  2. istituzione di sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località;
  3. scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
  4. L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento e la riorganizzazione delle attività statutarie.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di ventuno membri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico professionale, tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che siano maggiorenni e che non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni operanti nello stesso ambito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 – Compiti del Consiglio direttivo 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sul respingimento delle domande di ammissione dei soci;
  2. redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
  3. stabilire le quote sociali annuali;
  4. convocare le assemblee dei soci;
  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  6. attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
  7. definire le linee strategiche di azione entro cui il Coordinamento Operativo deve identificare le iniziative specifiche;
  8. approvare il piano annuale delle iniziative proposto dal Coordinamento Operativo;
  9. promuovere l’Associazione nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici.

Art. 16 – Il Comitato esecutivo ed i consiglieri delegati

Le funzioni del Consiglio Direttivo di cui all’art. 15 del presente statuto possono essere delegate, in tutto o in parte, a singoli consiglieri (consiglieri delegati) o ad un organo collegiale (comitato esecutivo), ferma restando la responsabilità del Consiglio Direttivo nei confronti dell’Assemblea dei Soci per le proprie competenze. I Consiglieri delegati ed il comitato esecutivo possono essere in un qualsiasi momento privati della loro delega e, comunque, in caso di divergenze e/o contrasti, le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei Consiglieri Delegati e del Comitato Esecutivo.

Art. 17 – Il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell’Associazione e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento, debitamente certificati, egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano. Il Segretario tiene cura della tenuta e conservazione dei libri sociali. Il Tesoriere tiene cura della cassa  e dei registri contabili.

Art. 18 – Dimissioni

Se durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i consiglieri rimanenti possono procedere alla loro nomina mediante cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla data successiva di approvazione del bilancio. In quell’occasione l’Assemblea provvederà a nominare i consiglieri mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni o impedimento debitamente certificato dal Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto in regime di prorogatio.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. E’ suo compito verificare con periodicità semestrale la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Della verifica viene redatto apposito verbale da allegare al bilancio consuntivo. L’incarico si intende espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate ed inerenti lo svolgimento dell’incarico.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea e dura in carica quattro anni. E’ suo compito verificare il  rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e decide insindacabilmente sulle questioni inerenti il rapporto associativo ed i conflitti tra gli organi sociali e tra questi ed i Soci. L’incarico si intende espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate ed inerenti lo svolgimento dell’incarico.

Art. 21 – Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell’Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 – Anno sociale

L’anno sociale inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Risorse economiche

Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 24 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà destinato a favore di attività istituzionali previste dallo statuto o comunque  impiegato ai fini di utilità sociale.

Art. 25 – Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, soci fondatori o ordinari dell’Associazione, che giudica inappellabilmente e a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione e il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale. Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione e i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 662/96, salvo diversa disposizione imposta successivamente dalla Legge.

Art. 27 – Norme di rinvio

L’Associazione esplicitamente prevede l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive dell’ente di promozione sociale cui l’associazione delibererà di aderire. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili, co particolare riferimento alla legge 460/1997.