Statuto

Articolo 1 – Denominazione

È costituta un’associazione di promozione sociale denominata “Stati Generali dell’Innovazione Associazione di Promozione Sociale” conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, alle disposizioni del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione in quanto con essa compatibili, che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

Articolo 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede legale in Roma (RM), alla via Carlo Denina, n. 72 ma potrà avere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L’Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato degli stessi.

Essa svolge le seguenti attività di interesse generale:

  1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. Formazione universitaria e post-universitaria;
  4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  8. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  9. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
  10. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 – Scopi e azioni

L’organizzazione esercita in via principale le attività di interesse generale sopra individuate, per il perseguimento dei seguenti scopi:

  • Operare come “think-tank” per elaborare, aggiornare e promuovere in modo condiviso e attraverso un processo inclusivo un programma per l’innovazione nel governo dell’Italia e dell’Europa, come risultato complessivo degli Stati Generali dell’Innovazione;
  • Favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura dell’innovazione e della sostenibilità in ambito socio-economico, educativo, culturale, ambientale, industriale, amministrativo, tecnico e politico;
  • Costituire con un percorso dal basso un punto di riferimento operativo per tutti gli attori dell’innovazione in ogni settore finalizzato a favorire la sinergia delle singole iniziative e massimizzare l’efficacia delle proposte;
  • Favorire l’adozione del riconoscimento del merito e del coinvolgimento attivo dei giovani come elementi fondanti indispensabili per lo sviluppo di qualsiasi politica di innovazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • Attività di ricerca e sviluppo di modelli operativi ed organizzativi per l’introduzione di processi innovativi sostenibili in ambito sociale, economico, ambientale industriale, tecnico, amministrativo e di gestione della cosa pubblica;
  • Orientamento sulle opportunità professionali emergenti nel breve e medio periodo come risultato dei principali trend di innovazione in Italia e nel mondo;
  • Attività educative formali e informali per la comprensione e l’applicazione delle tecnologie digitali in nuovi ambiti didattici e professionali;
  • Attività di ricerca e sviluppo di modelli di prodotti e servizi digitali per l’editoria scolastica, artistica ed indipendente;
  • Attività di ricerca e sviluppo di modelli di processi di trasformazione digitale in risposta a bisogni e sfide della società contemporanea, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, accessibilità, solidarietà, equità ed inclusione;
  • Coordinamento e partecipazione in studi e ricerche a carattere sociale e/o scientifico, campagne di informazione e sensibilizzazione, valorizzazione e sfruttamento dei risultati, progettazione e networking locale, nazionale ed internazionale, strategie di marketing, elaborazione prodotti grafici e web, mobilità transnazionale;
  • Organizzazione di eventi e altre attività di disseminazione.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano accessorie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L’Associazione potrà aderire a reti associative di cui all’art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con l’adesione, l’associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati – di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 – Soci

I soci della associazione possono essere persone fisiche, ed enti con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

È ammessa l’adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, fatta salva la limitazione temporanea al diritto di voto indicata nel successivo articolo 10 del presente Statuto.

I diritti di voto e di elettorato attivo e passivo sono automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.

Ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Il socio ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell’Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

  1. Per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
  2. Per morosità protrattasi per oltre i due mesi dalla richiesta del versamento della quota associativa.
  3. Per esclusione, deliberata dall’Associazione nei casi di:
    1. Comportamento dell’associato contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    2. Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    3. Azioni che arrecano all’Associazione danni materiali ed immateriali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8 – Organi sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. L’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del d. Lgs 117/2017;
  5. L’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del d. Lgs 117/2017.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 9- Funzionamento dell’assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un 1/5 (un quinto) degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in sede idonea a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Validità delle assemblee

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega conferita secondo le procedure descritte nel Regolamento. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee si possono svolgere anche online ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica in base alle condizioni descritte in apposito regolamento approvato dall’Assemblea e di cui si darà atto nei relativi verbali.

Se l’Associazione supera il numero di cinquecento sarà possibile lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Articolo 11 – Assemblea

La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo 8 giorni prima mediante uno o più dei seguenti canali di comunicazione: posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, posta ordinaria, raccomandata (anche a mano), affissione di avviso nella sede dell’Associazione o qualsiasi altro canale di comunicazione consolidato in prassi, dottrina e giurisprudenza. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione.

L’Assemblea inderogabilmente:

  1. Nomina e revoca il presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio;
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. Delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono conferiti i ruoli di Vice-presidente, Segretario e di Tesoriere. La rappresentanza dell’Associazione spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
  5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  8. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  10. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  11. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione, i quali potranno essere conservati, alternativamente, o in forma cartacea o in formato digitale secondo le modalità consentite dalla Legge.
  12. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  13. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Articolo 14 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

Articolo 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 – Organo di controllo

L’Associazione può nominare l’organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell’art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Articolo 17 – Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 36 del d. Lgs 117/2017.

Articolo 18 – Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l’Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 19 – Anno sociale

L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. raccolte pubbliche di fondi
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea Generale Ordinaria.

Articolo 21 – Il patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.

L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.

Articolo 23 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, con particolare riguardo alle norme fiscali del Titolo X del D. Lgs. 117/2017, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi ed autorizzativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.